Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

WHISTLE BLOWING POLICY - GRUPPO MONDIAL

 

  1. SCOPO

In osservanza del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (nel seguito anche il “Decreto”) e norme collegate in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, Mondial S.p.A. e Unitec S.r.l. (Mondial e Unitec o le “Società”) hanno adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “Modello Organizzativo”), approvato dal Consiglio di Amministrazione e hanno adottato un canale interno per la gestione delle segnalazioni c.d. “whistleblowing”.

Le Società, inoltre, hanno affidato ad un apposito organo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche l’“Organismo” o l’“OdV”) il compito di vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

La presente procedura, predisposta in linea con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

  1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina il canale interno adottato dalle Società per le segnalazioni c.d. “whistleblowing” e si applica a tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del D. Lgs. 24/2023, ovvero a titolo esemplificativo soggetti che operano nel contesto lavorativo di Mondial e Untec siano essi:

  • azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto (quali: soci, amministratori; componenti del Collegio Sindacale, dirigenti);
  • lavoratori subordinati delle Società;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso le Società;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività presso le Società e che forniscano beni o servizi o realizzino opere in favore di terzi (es. fornitori e subappaltatori);
  • liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso la Società;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

Nei confronti di tali soggetti, le tutele previste dalla presente procedura si applicano quando la segnalazione sia effettuata quando il rapporto giuridico è ancora in corso, o non sia ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state  acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali (es. candidato ad un processo di selezione), oppure durante il periodo di prova, oppure ancora successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso (es. personale in pensione).

Si precisa che le tutele a favore del Segnalante, previste dalla presente procedura, si estendono anche alle seguenti figure:

  • facilitatori (ovvero le persone che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione);
  • persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante e a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
  • colleghi di lavoro del Segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
  • enti di proprietà del Segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.
  1. DEFINIZIONI

CDA: il Consiglio di Amministrazione delle Società;

ODV: Organismo di Vigilanza di Mondial ex D. Lgs. n. 231/2001;

D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;

D. Lgs. 24/2023: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Funzioni Aziendali: le funzioni aziendali che riportano alle Direzioni Generali delle Società;

Modello Organizzativo: Modello di organizzazione e gestione previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001;

Segnalante: dipendente delle Società o qualunque altro soggetto di cui al par. 2 che intende effettuare una Segnalazione;

Segnalazione: comunicazione di informazioni relative a violazioni, anche sospette, di disposizioni normative sia di carattere comunitario che nazionale (nonché dei principi sanciti nel Codice Etico e del Modello Organizzativo), da intendersi quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che riguardano condotte illecite riferibili a discipline specifiche indicate al successivo paragrafo 10.

  1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Oggetto della Segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente e che consistono in:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea (frode, corruzione, altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione)
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione (es. pratiche abusive).

Deve trattarsi in ogni caso di informazioni apprese nel contesto lavorativo del Segnalante. Sono ricompresi nelle Segnalazioni i fondati sospetti su violazioni già commesse o non ancora commesse (che sulla base di elementi concreti potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.

Non possono, invece, essere oggetto di Segnalazione e, qualora trasmesse non saranno trattate come disciplinato dalla presente procedura, le segnalazioni inerenti a meri sospetti o voci, o rimostranze, o richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del Segnalante.

Segnalazioni in “mala fede”, diffamatorie o calunniose possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all’applicazione di sanzioni secondo quanto previsto dalla presente procedura.

  1. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Nell’ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, il Gestore della Segnalazione coincide con l’OdV, dotato di autonomia e delle competenze necessarie a svolgere le funzioni che gli sono demandate

In ogni caso, l’OdV in caso di indagini particolarmente complesse potrà avvalersi anche del supporto di consulenti esterni specializzati che possano offrire le necessarie competenze tecniche e professionali per la gestione della Segnalazione. A tale scopo, l’OdV ha a disposizione un apposito budget da utilizzare per l’affidamento di incarichi all’esterno della Società.

  1. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
    1. Modalità di inivio ella Segnalazione

Le segnalazioni attraverso canale interno possono essere effettuate alternativamente:

  • in forma scritta attraverso Piattaforma informatica - accessibile solo all’OdV e disponibile all’indirizzo – htpps://gruppomondial.segnalazione.net - compilando la schermata di Segnalazione e precisando di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing (selezionando la dicitura “riservata” nella schermata);
  • in forma orale attraverso messaggistica vocale presente sulla medesima Piattaforma informatica.

Il Segnalante, inoltre, può richiedere tramite la piattaforma informatica un incontro diretto con l'OdV, specificando in forma scritta nel campo “Descrizione dei fatti” o tramite messaggistica vocale la sua volontà di avere un incontro diretto.

Il Segnalante, attraverso gli strumenti sopra indicati, ha la possibilità di rimanere anonimo o di chiedere che la propria identità rimanga riservata potendo beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 per il Segnalante.

In ogni caso, ai fini di permettere un idoneo uso della Segnalazione, questa dovrebbe essere il più possibile circostanziata e contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione, ovvero contenere i seguenti elementi essenziali:

  • dati identificativi del Segnalante (qualora non anonimo);
  • oggetto della Segnalazione ovvero una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione con indicazione, ove conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
  • soggetto segnalato o altri soggetti coinvolti, ovvero qualsiasi elemento che consenta di identificare agevolmente il presunto autore del comportamento o di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
  • ogni eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
  • ogni altra informazione utile a riscontro della sussistenza dei fatti segnalati.

Mondial e Unitec garantiscono la massima riservatezza nei confronti del Segnalante, proteggendone l’identità. Durante la fase di gestione delle Segnalazioni, sarà mantenuta riservata l’identità del Segnalante e le informazioni acquisite saranno gestite in modo tale da non permettere nemmeno indirettamente di risalire al Segnalante stesso.

Inoltre, le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a riceverle o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni effettuate in forma orale e concerne anche la persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione, nonché il contenuto della Segnalazione e la relativa documentazione.

I dati raccolti, tramite la Segnalazione e/o nel corso dell’istruttoria che ne seguirà, sono raccolti e trattati in conformità al Reg. UE n. 2016/679.

    1. Analisi preliminare

Il Gestore delle Segnalazioni, ovvero l’OdV, entro 7 giorni dall’invio della Segnalazione, trasmette al Segnalante un avviso di ricevimento allo scopo di informarlo della presa in carico della Segnalazione trasmessa, impegnandosi a dare un corretto seguito alla Segnalazione.

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall’OdV al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della procedibilità ed ammissibilità della Segnalazione stessa. 

Ai fini della valutazione della procedibilità della Segnalazione, l’OdV dovrà verificare innanzitutto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che giustifichino la Segnalazione mediante canale interno, ovvero che il Segnalante sia soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione e che l’oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Una volta verificata la procedibilità della Segnalazione, l’OdV valuterà che la Segnalazione sia ammissibile come whistleblowing, ovvero che contenga dati e informazioni tali da consentire una comprensione e un’analisi secondo quanto previsto dalla presente procedura (es. circostanza tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati).

Qualora a conclusione della fase preliminare emerga la manifesta improcedibilità o inammissibilità della Segnalazione o sia accertato il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, quest’ultima verrà archiviata dall’OdV, indicandone la relativa motivazione.

Se a conclusione della fase preliminare emerge che la Segnalazione non rientra tra quelle di competenza dell’OdV, l’OdV provvederà invece all’inoltro alle funzioni aziendali competenti.

    1. Istruttoria e approfondimenti specifici

Qualora a seguito della analisi preliminare emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della ammissibilità della Segnalazione, l’OdV, avvia l’istruttoria interna sui fatti e le condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

L’istruttoria interna dovrà essere svolta in modo confidenziale e riservato, nonché imparziale in modo da preservare la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato e del contenuto della Segnalazione. In particolare, l’OdV potrà chiedere ulteriori informazioni al Segnalante, acquisire ulteriore documentazione e, in caso di indagini tecniche o particolarmente complesse, avvalersi del supporto di professionisti esterni che possano offrire le competenze necessarie e che devono assicurare riservatezza delle informazioni, imparzialità e indipendenza nelle relative valutazioni. A tale scopo, il soggetto incaricato dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi di riservatezza e confidenzialità previsti dalla presente procedura.

L’OdV provvederà, a titolo esemplificativo, a:

  • svolgere analisi specifiche coinvolgendo le strutture aziendali competenti;
  • mantenere interlocuzioni con il Segnalante;
  • acquisire documenti o altre informazioni dal Segnalante;
  • acquisire atti o documenti da altri uffici dell’organizzazione;
  • sottoporre ad audizione terze persone che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
  • avanzare a terze persone richieste volte ad accertare la fondatezza dei fatti segnalati;
  • concludere immediatamente l’istruttoria - mediante archiviazione - se sia accertata in qualsiasi momento l’infondatezza della Segnalazione, motivandone le ragioni per iscritto e dandone comunicazione al Segnalante.
    1. Conclusione istruttoria e riscontro

L’OdV, all’esito delle indagini interne, predisporrà il report conclusivo delle indagini e, qualora queste si rivelino fondate, si rivolgerà alle funzioni aziendali competenti al fine di consentire di assumere i provvedimenti necessari per dare seguito alla Segnalazione quali, a titolo esemplificativo:

  • individuazione con il Responsabile della funzione interessata dalla Segnalazione dell’eventuale “action plan” necessario per rimuovere la carenza organizzativa e di controllo;
  • monitoraggio periodico dell’attuazione dell’”action plan”;
  • adozione di eventuali provvedimenti interni (es. azioni giudiziarie, cancellazione dall’albo dei fornitori ecc.);
  • apertura di un procedimento disciplinare.

All’esito dell’istruttoria e, in ogni caso entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, l’OdV fornirà al Segnalante un riscontro in merito alla Segnalazione ricevuta (es. comunicazione dell’archiviazione della Segnalazione, avvio indagini interne, accertamento della fondatezza, attività svolta sino a quel momento ecc.).

Inoltre, l’OdV comunica periodicamente al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative alle Segnalazioni ricevute, nonché i risultati degli approfondimenti svolti e delle verifiche interne effettuate. In particolare, il report riepilogativo delle Segnalazioni ricevute, aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e delle azioni migliorative intraprese è inserito anche nella relazione annuale predisposta dall’Organismo di Vigilanza e trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

  1. MISURE DI PROTEZIONE

Il D. Lgs. 24/2023 prevede una serie di misure per la protezione dei Segnalanti e degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, applicabili al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 16 del D. Lgs. 24/2023, ovvero se:

  • al momento della Segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica il Segnalante aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni riscontrate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo del D. Lgs. 24/2023;
  • la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità indicate dal D. Lgs. 24/2023.

A fronte della rilevanza della buona fede del Segnalante, ai fini della protezione sono invece del tutto irrilevanti i motivi che hanno indotto lo stesso ad effettuare la Segnalazione.

Le tutele non sono garantite – ed è irrogata sanzione disciplinare – nel caso in cui sia accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

    1. Divieto di ritorsioni

Non è tollerata alcuna forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Si considera ritorsione a titolo esemplificativo, qualsiasi misura, atto o comportamento previsto all’art. 17 comma 4 del D. Lgs. 24/2023 (es. licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mutamento delle mansioni, del luogo o dell’orario di lavoro, riduzione dello stipendio, misure disciplinari, molestie, coercizioni, ecc.) e qualsiasi altra misura che determini condizioni di lavoro inaccettabili

Chiunque ritenga di essere oggetto di misure ritorsive, anche in forma tentata o minacciata, a seguito di una Segnalazione potrà informare ANAC che, accertato il nesso causale tra la ritorsione e la Segnalazione, adotterà i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

ANAC potrà infatti applicare al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro qualora accerti che sono state commesse ritorsioni o che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza. L’Autorità giudiziaria disporrà, invece, le misure necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante (es. cessazione del comportamento ritorsivo, reintegra, risarcimento danni ecc.).

Tale misura di protezione perde tuttavia efficacia (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona Segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Come anticipato, tra i soggetti che possono godere della protezione rientrano anche coloro che, avendo un legame qualificato con il Segnalante, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

    1. Misure di sostegno

È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone Segnalanti misure di sostegno. L’elenco è pubblicato dall’ANAC sul proprio sito. Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

    1. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il soggetto Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione è stata effettuata nelle modalità richieste. Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

  1. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE 

Nei casi previsti dalla normativa, il Segnalante potrà, altresì, effettuare una Segnalazione c.d. “esterna”. In tal caso, la Segnalazione andrà fatta all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) utilizzando i canali previsti sul sito internet dell’Autorità.

In ogni caso la Segnalazione esterna è ammessa qualora:

  • non sia prevista l’attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ossia questo, se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme all’art. 4 D. Lgs. 24/2023;
  • la persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
  • la persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
  1. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalante, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. “divulgazione pubblica” delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ex art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. 24/2023).

La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
  • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
  1. SANZIONI DISCIPLINARI

L’inosservanza dei principi e delle regole contenuti nella presente procedura rappresenta una violazione del Modello e comporta l’applicazione del sistema disciplinare adottato ai sensi dello stesso.

In particolare, le sanzioni disciplinari previste nella Parte Generale del Modello Organizzativo possono essere applicate, in misura proporzionata alla gravità della condotta, nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 21, comma 2 D. Lgs. 24/2023 quali:

  • violazione delle misure poste a tutela del Segnalante (es. atti di ritorsione, diretti o indiretti nei confronti del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla Segnalazione);
  • ostacolo alla Segnalazione o tentativo di ostacolare la Segnalazione;
  • violazioni dell’obbligo di riservatezza della identità del Segnalante;
  • mancata istituzione dei canali di segnalazione o di procedure conformi;
  • mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • accertamento con sentenza anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave;
  • effettuazione di atti illeciti o irregolari ovvero non in linea con il Codice Etico, il Modello Organizzativo e le procedure adottate.

Non è prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche dovessero risultare infondati.

  1. INFORMAZIONE

La presente procedura costituisce parte integrante dei Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicati rispettivamente sui siti sito internet di Mondial e Unitec.

  1. ARCHIVIAZIONE E TRACCIABILITA'

Le informazioni relative alle Segnalazioni (inclusa la relativa documentazione) sono conservate in un apposito database per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente procedura.

  1. RIFERIMENTI
  • Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000”;
  • Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
  • Codice etico di Gruppo e aziendale;
  • Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001.